Cosa si intende con il termine Industria 4.0 ?
E’ un pacchetto di incentivi e strumenti volti a creare le condizioni per aiutare le aziende italiane a cogliere le opportunità della quarta rivoluzione industriale.
Si pone l’obiettivo di supportare le imprese che vogliono aumentare la loro competitività, tramite gli incentivi agli investimenti finalizzati:
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alla digitalizzazione dei processi produttivi,
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alla valorizzazione della produttività dei lavoratori;
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alla formazione di competenze adeguate;
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allo sviluppo di nuovi prodotti e processi.
Come raggiungere tali obiettivi ?
Sono state individuate 4 direttrici di sviluppo da implementare mediante l’uso delle nuove tecnologie digitali:
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la raccolta di dati, la connettività e l’ampliamento della potenza di calcolo:;
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gli analytics ossia l’analisi dei dati per ottenere informazioni di valore che portino a decisioni aziendali migliori e a mosse strategiche di business.
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l’interazione tra uomo e macchina che coinvolge le interfacce touch e la realtà aumentata;
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il passaggio dal digitale al reale e che comprende la manifattura additiva, la stampa 3D, la robotica, le interazioni machine to machine.
Quali sono le misure agevolative ?
La normativa in esame prevede l’attribuzione di crediti di imposta da utilizzare in compensazione con il pagamento di tasse, imposte e contributi, o in alternativa contributi in conto interesse per i finanziamenti necessari per gli investimenti.
Per maturare le suddette agevolazioni occorre rispettare tutta una serie di requisiti.
I beni devono possedere delle caratteristiche obbligatorie:
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controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
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interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/opart program;
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integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
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interfaccia tra uomo e macchina semplice ed intuitiva;
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rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro;
e almeno due tra le seguenti caratteristiche facoltative:
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sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
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monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
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caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).
I beni agevolabili devono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.
I beni devono essere interconnessi, cioè devono scambiare informazioni con gli altri sistemi interni (sistema gestionale, sistemi di pianificazione, di progettazione e sviluppo del prodotto, di monitoraggio e controllo anche in remoto delle altre macchine dello stabilimento, etc.) o esterni (clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo, altri siti di produzione, etc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (TCP-IP, HTTP, MQTT, etc.);
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sia identificato univocamente al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es. indirizzo IP).
Rispettati i predetti requisiti temporali, il credito d’imposta é utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di avvenuta interconnessione 3 quote annuali di pari importo.
Requisiti delle imprese
I beni sono agevolabili, se appartengono alle categorie di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016, sia come possesso dei requisiti obbligatori e di quelli facoltativi, nonché nel senso della loro avvenuta interconnessione, devono essere attestati, alternativamente, mediante:
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una perizia tecnica asseverata (ex L. 178/2020) rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, se il costo unitario di acquisizione è uguale o superiore ad euro 300.000;
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una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000, per i beni di costo unitario inferiore al predetto limite.
La perizia, l’attestato di conformità o la DSAN devono essere redatte per singolo bene acquisito.
Occorre inoltre:
– che le fatture di acquisto (anche in leasing) dei beni agevolabili rechino il riferimento alla specifica norma di legge (L. 160/2019-Artt. 184-197 e L. 178/2020-Artt. 1051-1063); è tuttavia possibile regolarizzare il documento di spesa già emesso;
– che le imprese fruitrici rispettino le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro previste per ciascun settore;
– che le imprese fruitrici siano in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
– che venga predisposta e conservata, ai fini dei successivi controlli, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
Misura del credito d’imposta
L’importo del credito d’imposta per gli investimenti effettuati nell’anno 2021 è pari al 50 % del costo del bene oggetto dell’agevolazione.