Il contratto a termine come dice la parola stessa è una forma di assunzione di lavoratori subordinati, in cui viene prevista una durata stabilita.
La “nascita” di questo contratto avviene con il Dlgs 368/2001, il quale prevede la stipula dello stesso in forma scritta, sempre necessaria, pena la conversione del rapporto a tempo indeterminato e l’indicazione delle ragioni, ovvero delle motivazione per cui l’impresa ricorre a quest’ultimo, ovvero ragioni di carattere Tecnico, Produttivo, Organizzativo e Sostitutivo .
A seguito dell’entrata in vigore della legge Fornero, si è deciso, al fine di agevolare le imprese, di dare loro la possibilità di assumere senza utilizzo delle casuali previste, per la durata di un anno compreso rinnovi e proroghe.
E’ prevista una deroga alla suddetta normativa il cosiddetto “ Acasuale di legge” che prevede la possibilità di stabilire una durata superiore a 12 mesi, qualora le parti sociali più rappresentative (sindacati e imprese) decidessero di comune accordo di stabilire tale modalità.
Particolare importanza assume la normativa del contratto a termine nelle
start up innovative
Infatti il Decreto Crescita (Dl 179 /2012) ha stabilito per questo tipo di società la possibilità di stipulare un particolare tipo di contratto a termine entro 4 anni dalla costituzione societaria.
La novità consiste nel fatto che in ragione delle regole fissate per questi tipi di attività, sussistono automaticamente le ragioni giustificative del contratto a tempo determinato.
In altre parole, nelle start up si può assumere più liberamente, per una durata che è minima di 6 mesi e massima di 36 mesi, solo per il fatto che il lavoratore svolga una mansione che è relativa all’attività svolta dall’impresa innovativa, in questo caso esemplificando si può dire che questo contratto a termine abbia una causale intrinseca dovuta alla natura della particolare attività svolta dall’impresa.
Articolo redatto dal nostro Consulente del Lavoro Dr. Antonio Traina.
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